Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 54
D.P.R. 18/1967

Art. 54 — Riunioni periodiche di coordinamento

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/54parte di D.P.R. 18/1967
Art. 54. (Riunioni periodiche di coordinamento) In relazione alle esigenze di coordinamento dell'azione all'estero il Ministro indice, possibilmente una volta all'anno, al Ministero o presso rappresentanze diplomatiche, riunioni periodiche di capi di rappresentanze diplomatiche per l'esame di questioni di loro comune interesse. Sono altresi' indette, di norma una volta l'anno, riunioni per aree geografiche dei funzionari rispettivamente incaricati, nelle rappresentanze diplomatiche e negli uffici consolari, dei servizi dell'emigrazione e sociale, commerciale, culturale, informazione e stampa o addetti ad altri settori di attivita'. I capi delle Missioni diplomatiche indicono di norma una volta l'anno, dietro autorizzazione del Ministero, riunioni dei capi dei dipendenti uffici consolari di I categoria. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare, all'occorrenza, i dipendenti Consoli onorari. Il personale in servizio all'estero puo' essere chiamato a conferire quando il Ministro lo ritenga opportuno.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 53 Art. 55 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.