D.P.R. 18/1967
Art. 48 — Reggenza di ufficio consolare di I categoria
Art. 48. (Reggenza di ufficio consolare di I categoria) In caso di assenza o di impedimento del capo di un ufficio consolare di I categoria assume la reggenza il funzionario piu' elevato in grado della carriera diplomatica. In caso di mancanza in loco di funzionario della carriera diplomatica, e constatata la non convenienza di provvedere immediatamente all'invio di un funzionario della predetta carriera, il Ministro puo' disporre che la reggenza sia assunta dal funzionario piu' elevato in grado della carriera direttiva amministrativa eventualmente in servizio presso l'ufficio. Il funzionario che assume la reggenza esercita, a titolo provvisorio, le funzioni e le attribuzioni del capo dell'ufficio. Qualora l'incarico della reggenza sia affidato dal capo dell'ufficio o, in difetto, dalla Missione diplomatica o dal Ministero a un impiegato non appartenente alle carriere direttive, le sue funzioni possono essere limitate a particolari materie o atti.
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