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D.P.R. 18/1967

Art. 47 — Consoli onorari - Nomina e funzioni

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/47parte di D.P.R. 18/1967
Art. 47. (Consoli onorari - Nomina e funzioni) I funzionari consolari onorari sono scelti tra persone, preferibilmente di cittadinanza italiana, che godano di stima e prestigio e che diano pieno affidamento di poter adempiere adeguatamente alle funzioni consolari Non sono tenuti ad abbandonare le loro attivita' sempre che queste siano compatibili con le esigenze e con il decoro dell'ufficio. I funzionari consolari onorari pronunciano solenne promessa di adempiere con fedelta' ai doveri dell'ufficio ed assumono con l'incarico i doveri e le responsabilita' ad esso inerenti. I Consoli generali e Consoli onorari sono nominati e revocati con decreto del Ministro per gli affari esteri. I Vice consoli e Agenti consolari onorari sono nominati e revocati, previa autorizzazione ministeriale, con decreto del capo della Missione diplomatica o del Console generale o del Console da cui rispettivamente dipendano.L'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di eta'. I funzionari consolari onorari esercitano le funzioni di cui all'art. 45 salvo le limitazioni poste da legge, da regolamento o da decreto del Ministro.

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