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D.P.R. 18/1967

Art. 257 — Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/257parte di D.P.R. 18/1967
Art. 257. (Impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento) Gli impiegati del ruolo speciale transitorio ad esaurimento non inquadrati nei ruoli organici continuano ad essere disciplinati dalla legge 30 giugno 1956, n. 775, e successive modificazioni, ad eccezione dell'art. 3, lettera b), e dell'art. 6 della legge stessa che sono abrogati e salvo quanto previsto dal presente articolo. I congedi ordinari del suddetto personale in servizio all'estero continuano ad essere regolati, per quanto riguarda la durata e il trattamento economico, dalle norme del precedente ordinamento. Per i congedi straordinari si applicano le disposizioni dell'art. 143 quarto e quinto comma e dell'art. 183. Si applica in caso di aspettativa l'ultimo comma dell'art. 143. Al predetto personale spetta all'estero un'indennita' di servizio all'estero costituita dall'indennita' base di cui all'allegata tabella 21, eventualmente maggiorata con coefficienti pari a quelli fissati per i cancellieri in servizio presso la stessa sede, per gli assistenti e i coadiutori, e pari a quelli fissati per gli archivisti in servizio presso la sede stessa, per gli aggiunti di cancelleria e i subalterni. In mancanza di cancellieri e di archivisti, i coefficienti sono fissati a norma dell'art. 172. Al predetto personale spettano inoltre, nei casi e con le modalita' stabilite dagli articoli 173 e 174, gli aumenti per situazione di famiglia previsti dall'art. 173. Allo stesso personale si applicano le disposizioni degli articoli 175, 176, 185, 186 e 211 ed il titolo II della parte terza, fermo restando quanto disposto dall'art. 258. Ad esso si applica altresi' l'art. 179 purche' i figli per i quali il beneficio e' concesso studino in Italia. I posti all'estero previsti per le diverse categorie dall'art. 1 della legge 6 febbraio 1963, n. 222, sono ridotti, in maniera da salvaguardare le aspettative degli impiegati che restano nel predetto ruolo, sulla base del rapporto, esistente alla data di entrata in vigore della legge suddetta, fra il numero dei posti di ciascuna categoria e quello degli impiegati aventi titolo all'attribuzione dei posti stessi. A tale fine sara' stabilita, con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro, apposita tabella soggetta, con gli stessi criteri, a periodiche revisioni. Un numero di posti pari a quello degli impiegati che restano nei gruppi degli assistenti e dei coadiutori complessivamente, nel gruppo degli aggiunti di cancelleria e nel gruppo dei subalterni sara' tenuto scoperto: per gli assistenti e i coadiutori, nel complesso delle qualifiche iniziali della carriera del personale di cancelleria, della carriera degli assistenti commerciali, della carriera esecutiva; per gli aggiunti di cancelleria, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva; per i subalterni, nella qualifica iniziale della carriera ausiliaria. Tali posti potranno essere utilizzati a seguito della graduale cessazione dal servizio dei predetti impiegati rimasti nel ruolo speciale transitorio ad esaurimento.

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