D.P.R. 18/1967
Art. 256 — Servizio all'estero del personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento
Art. 256. (Servizio all'estero del personale proveniente dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento) I funzionari della carriera direttiva amministrativa e gli impiegati delle carriere di concetto, della carriera esecutiva e di quelle ausiliarie, provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, continuano, in considerazione della conoscenza delle lingue locali, degli usi e dei costumi dei Paesi stranieri, a prestare servizio nelle sedi in cui si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il personale proveniente dal predetto ruolo, collocato nella carriera direttiva amministrativa e nelle carriere di concetto, la disposizione del comma precedente si applica per cinque anni dalla data suddetta. Tuttavia il predetto personale puo', per esigenze di servizio, essere trasferito ad altra sede o anche essere chiamato a prestare servizio presso l'Amministrazione centrale degli affari esteri. Gli impiegati delle carriere ausiliarie provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento, prestano servizio all'estero in eccedenza all'aliquota stabilita in applicazione dell'art. 130 quinto comma.
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