D.P.R. 18/1967
Art. 254 — Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie - Attribuzione di qualifica speciale
Art. 254. (Promozioni nelle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliarie - Attribuzione di qualifica speciale) Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli impiegati delle carriere di concetto ed esecutiva sono scrutinabili ancorche' non compresi nelle aliquote di cui agli articoli 122 e 127. Fino al 1 giugno 1970 la permanenza minima nella qualifica ai fini delle promozioni previste dagli articoli 122, 127 e 130 e' ridotta della meta'. I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli 122 e 127 per le promozioni a cancelliere capo, assistente commerciale capo, archivista capo ed esperto per i servizi tecnici non sono richiesti per gli impiegati che si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto nella quarta e quinta qualifica delle carriere stesse o che si vengano a trovare nelle qualifiche suddette a seguito delle promozioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 229, nonche' per gli impiegati che abbiano almeno dieci anni di servizio complessivo. I periodi di servizio di cui al terzo comma sono ridotti della meta' per gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto o a seguito degli inquadramenti e concorsi previsti dal capo II si trovino nelle prime tre qualifiche delle suddette carriere. I periodi di servizio all'estero ed in particolari sedi, previsti dagli articoli 122 e 127 per l'ammissione ai concorsi o agli scrutini per la promozione alla quarta qualifica nelle suddette carriere, non sono richiesti per gli impiegati di cui al quarto comma. Gli impiegati che alla data di entrata in vigore del presente decreto appartengono alla carriera ausiliaria tecnica o vi sono collocati ai sensi dell'art. 225 sono scrutinabili alla qualifica di assistente alla vigilanza dopo quindici anni di servizio, ferme restando le altre condizioni previste dall'art. 141. Per un periodo di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i trenta anni di carriera e i venti anni di servizio all'estero previsti dagli articoli 123 e 128 sono ridotti rispettivamente a venti e a dieci. Per un periodo di tre anni dalla data predetta l'Amministrazione puo' bandire concorsi di promozione per esami alle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale, per un quarto dei posti disponibili alla data del bando, cui sono ammessi a partecipare gli impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano nove anni di servizio; si applica il quarto comma dell'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Per lo stesso periodo l'Amministrazione puo' bandire concorsi per esame per la promozione a primo archivista cui possono partecipare impiegati in possesso dei requisiti prescritti che abbiano undici anni di servizio; si applica il terzo e il quarto comma dell'art. 187 del predetto testo unico. Ai concorsi per esami di cui al presente comma possono essere ammessi anche gli impiegati di cui all'art. 257 in possesso dei requisiti prescritti. Gli assistenti alla vigilanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono ammessi allo scrutinio di promozione alla qualifica di archivista capo, quando abbiano un'anzianita' di qualifica non inferiore a quattro anni. Gli stessi non sono promovibili alla qualifica di esperto per i servizi tecnici. Nella prima applicazione del presente decreto, le qualifiche di proto e di vice proto sono attribuite, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, sulla base delle mansioni esercitate, a capi operai compositori o impressori del ruolo della tipografia riservata che abbiano non meno di venticinque anni di servizio.
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