D.P.R. 18/1967
Art. 253 — Attribuzione di specializzazioni
Art. 253. (Attribuzione di specializzazioni) Le specializzazioni previste per la carriera del personale di cancelleria e per la carriera esecutiva sono attribuite agli impiegati che fanno parte delle carriere stesse alla data di entrata in vigore del presente decreto dal Consiglio di amministrazione sulla base delle mansioni svolte negli ultimi cinque anni e delle esigenze dell'Amministrazione. Ove non sia diversamente stabilito, agli impiegati che accedono alle carriere suddette in virtu' delle disposizioni della presente parte le specializzazioni sono attribuite dal Consiglio di amministrazione.
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