D.P.R. 18/1967
Art. 230 — Concorsi speciali per passaggi di categoria
Art. 230. (Concorsi speciali per passaggi di categoria) Entro un anno a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto il Ministro per gli affari esteri indice i seguenti concorsi per titoli ed esame, riservati agli impiegati sottoindicati dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti e titoli di studio prescritti per l'ammissione alle carriere per cui i concorsi sono indetti: a) un concorso a venti posti nella carriera direttiva amministrativa, riservato al personale delle carriere di concetto, agli assistenti e ai coadiutori del ruolo speciale transitorio ad esaurimento; b) un concorso a ottanta posti nella carriera del personale di cancelleria ed un concorso a dieci posti nella carriera degli assistenti commerciali riservati agli impiegati della carriera esecutiva ed agli aggiunti di cancelleria del ruolo speciale transitorio ad esaurimento; c) un concorso a quaranta posti nella carriera esecutiva, riservato agli impiegati delle carriere ausiliarie ed ai subalterni del ruolo speciale transitorio ad esaurimento. Ai vincitori dei concorsi suddetti e' riconosciuta, ai fini della ammissione al successivo concorso e scrutinio di promozione alla quarta qualifica, l'anzianita' posseduta nella carriera o gruppo di provenienza fino ad un massimo di quattro anni. Le Commissioni giudicatrici dei concorsi suddetti sono composte rispettivamente: di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di I classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di un consigliere di Stato, di un professore universitario, di due funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato; di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe, in servizio o a riposo, che presiede la Commissione, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato e di un professore di scuola media superiore; di un funzionario diplomatico di grado non inferiore a consigliere di Ambasciata che presiede la Commissione, di un professore di scuola media, di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di Legazione o equiparato. Le funzioni di segretario di ciascuna Commissione sono svolte da funzionari del Ministero di grado non inferiore a secondo segretario di Legazione o equiparato. Le norme relative alle modalita' ed allo svolgimento dei concorsi, alla natura delle prove, alle eventuali differenziazioni delle prove stesse in relazione alle specializzazioni delle carriere, alla natura dei titoli, ai criteri di valutazione, alla formazione delle graduatorie sono stabilite nei bandi di concorso. I vincitori dei concorsi sono collocati, nell'ordine di graduatoria, dopo il personale inquadrato ai sensi degli articoli precedenti, nella qualifica iniziale o in quella corrispondente al coefficiente in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto. Coloro che sono in possesso di coefficiente superiore alla terza qualifica della carriera di inquadramento sono collocati nella terza qualifica. I vincitori che saranno collocati nelle qualifiche iniziali, vengono, iscritti nelle qualifiche stesse con precedenza nei confronti dei vincitori dei concorsi di cui all'art. 236 nonche' dei vincitori del primo concorso ordinario che sara' bandito per ogni carriera dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
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