Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 18/1967Art. 229
D.P.R. 18/1967

Art. 229 — (Coordinamento fra il conferimento delle promozioni e gli inquadramenti previsti dal precedente articolo) Agl…

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/229parte di D.P.R. 18/1967
Art. 229. (Coordinamento fra il conferimento delle promozioni e gli inquadramenti previsti dal precedente articolo) Agli scrutini ed ai concorsi per le prime promozioni dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere direttiva amministrativa e di concetto sono ammessi, fermo restando quanto disposto dal terzo comma, anche gli impiegati, in possesso dei requisiti prescritti, di cui agli articoli 226 e 228. Al primo concorso di promozione alla quarta qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e alla terza qualifica in possesso alla data predetta dei requisiti prescritti. Ai concorsi di promozione e allo scrutinio per la promozione a primo archivista sono ammessi anche gli impiegati che, pur non avendo le prescritte anzianita' di qualifica e di carriera, precedono in ruolo quelli provenienti dal ruolo speciale transitorio ad esaurimento che abbiano titolo a partecipare ai concorsi e allo scrutinio stessi. Il primo scrutinio per la promozione alla terza qualifica nelle carriere di concetto e' riservato agli impiegati che si trovano nella seconda qualifica alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quelli che vi sono collocati ai sensi dell'art. 220. Gli impiegati cosi' promossi sono collocati nella terza qualifica dopo gli assistenti inquadrati ai sensi del terzo e del settimo comma dell'art. 228 che, in possesso del titolo di studio prescritto per le carriere di concetto, godevano prima dell'inquadramento dell'ex coefficiente corrispondente a qualifica superiore alla terza qualifica. Il restante personale, collocato nella terza qualifica ai sensi dello art. 228, e' iscritto nella qualifica stessa dopo gli impiegati promossi ai sensi del presente comma. Ai primi scrutini di promozione alla seconda, terza e quarta qualifica che avranno luogo dopo la data di entrata in vigore del presente decreto nelle carriere esecutiva e ausiliarie, sono ammessi gli impiegati provenienti dai ruoli organici e dai ruoli aggiunti di cui allo art. 220, in possesso dei requisiti prescritti. Sono ammessi altresi', con riserva di anzianita' in favore degli impiegati di cui all'art. 228, gli impiegati inquadrati ai sensi dell'art. 226. Ai predetti scrutini per la quarta qualifica sono ammessi gli impiegati appartenenti alla seconda e terza qualifica. Il personale delle carriere direttiva amministrativa, di concetto ed esecutiva, che alla data del 30 giugno 1967 rivesta la terza o la seconda qualifica ovvero abbia titolo alla stessa data alla promozione a quest'ultima e che al 30 aprile 1971 non abbia ancora conseguito la promozione alla quarta qualifica, e' ammesso ai concorsi e agli scrutini relativi che si effettueranno a partire da tale ultima data, sempre che abbia riportato nell'ultimo triennio un giudizio complessivo non inferiore a buono. Gli impiegati che abbiano conseguito l'idoneita' nei concorsi per merito distinto o negli esami di idoneita', espletati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per la promozione alle qualifiche di primo commissario amministrativo, di primo cancelliere e di primo assistente commerciale, sono rispettivamente collocati, nei limiti delle vacanze risultanti con l'entrata in vigore del presente decreto, nel grado di ispettore amministrativo e nelle qualifiche di cancelliere principale e di assistente commerciale principale.

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 18/1967 · fonte Normattiva ↗

← Art. 228 Art. 230 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.