D.P.R. 18/1967
Art. 219 — Regolarizzazioni amministrative
Art. 219. (Regolarizzazioni amministrative) Ai funzionari delle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa ed a quelli dei relativi ruoli aggiunti, collocati a riposo nei quattro anni anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, puo' essere attribuito, a titolo onorifico, entro tre mesi dalla data predetta il grado della carriera diplomatica corrispondente a quello rivestito od a quello onorifico ottenuto al momento della cessazione dal servizio. Ai funzionari diplomatici che sono investiti al momento dell'entrata in vigore del presente decreto dell'incarico di capo del servizio del contenzioso diplomatico e di capo del servizio trattati ed atti viene attribuito ad personam il titolo di capo aggiunto del servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi, per il periodo in cui restano assegnati al servizio del contenzioso diplomatico, dei trattati, degli affari legislativi. Il personale, compreso quello dei ruoli organici e aggiunti delle carriere ad ordinamento speciale, che abbia contratto matrimonio prima della data di entrata in vigore del presente decreto senza richiedere l'assenso a norma dell'art. 230 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non incorre nella sanzione prevista dall'art. 4 del regio decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 2006. Gli effetti economici del matrimonio decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
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