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D.P.R. 18/1967

Art. 218 — Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/218parte di D.P.R. 18/1967
Art. 218. (Collocamento del personale delle carriere ad ordinamento speciale nella carriera diplomatica) I funzionari appartenenti ai ruoli delle carriere diplomatico-consolare, per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente, per la stampa ed ai relativi ruoli aggiunti istituiti con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, sono collocati nella carriera diplomatica. Essi sono iscritti nel grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, per gruppi secondo la seguente successione di ruoli: ruolo organico della carriera diplomatico-consolare, ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare, ruolo organico della carriera per l'emigrazione, ruolo aggiunto alla carriera per l'emigrazione, ruolo organico della carriera commerciale, ruolo aggiunto alla carriera commerciale, ruolo organico della carriera per l'Oriente, ruolo aggiunto alla carriera per l'Oriente, ruolo organico della carriera per la stampa, ruolo aggiunto alla carriera per la stampa. Nell'ambito di ciascun gruppo l'ordine di iscrizione e' quello gia' esistente nel ruolo di provenienza. I funzionari, cosi' entrati a far parte della carriera diplomatica, conservano l'anzianita' di grado e di carriera.

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