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D.P.R. 18/1967

Art. 21 — Archivio storico-diplomatico

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/21parte di D.P.R. 18/1967
Art. 21. (Archivio storico-diplomatico) Il Ministero degli affari esteri dispone di proprio archivio storico-diplomatico che svolge attivita' diretta ad acquisire la documentazione relativa alla politica estera e alle relazioni internazionali. In particolare l'archivio storico-diplomatico attende, oltre che alla conservazione dei fondi archivistici in possesso del Ministero e degli originali degli atti internazionali, alla raccolta, all'ordinamento e alla conservazione delle carte degli uffici centrali e degli uffici all'estero. Una Commissione nominata con decreto del Ministro provvede a: a) indicare i metodi e i criteri generali per l'ordinamento degli archivi e per i lavori archivistici in generale; b) disporre le operazioni di scarto, in vista della preparazione dei versamenti delle carte dell'archivio generale di deposito all'archivio storico-diplomatico; c) fissare i criteri generali per la riproduzione meccanica dei documenti di archivio; d) dare parere su tutte le questioni che le siano sottoposte nelle materie di cui al presente articolo. La consultazione, la riproduzione e la citazione di documenti devono essere autorizzate dal Ministro per gli affari esteri.

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