D.P.R. 18/1967
Art. 20 — Attivita' di ricerca, studio e programmazione
Art. 20. (Attivita' di ricerca, studio e programmazione) L'attivita' di ricerca e studio e - per quanto possibile nel settore della politica estera - di programmazione e' affidata agli uffici di cui all'art. 17, comma terzo, nonche' al Servizio storico e documentazione. Essa consiste prevalentemente: in ricerche e studi di carattere specifico su questioni che rientrano nella competenza e nella sfera di interesse dei diversi uffici; nella stesura di progetti per attuare iniziative decise dall'Amministrazione; nell'esame di documenti, relazioni e studi e nella redazione di sintesi in rapporto a riunioni internazionali, dibattiti e convegni di politica estera; nell'elaborazione di studi, necessari agli Uffici centrali ed a quelli all'estero, su problemi da approfondire e attivita' da promuovere in vista di tempestiva ed organica azione. L'attivita' degli uffici ricerca, studi e programmazione si svolge in conformita' alle direttive generali ed in permanente collaborazione con gli uffici competenti per materia. La razionalizzazione del lavoro e la semplificazione delle procedure, il decentramento delle competenze, la meccanizzazione dei servizi, la raccolta e l'elaborazione di dati statistici interessanti l'organizzazione dell'Amministrazione degli affari esteri, costituiscono oggetto di indagine specifica dell'ufficio studi e programmazione della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.
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