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D.P.R. 18/1967

Art. 200 — Trasporto per aereo o automezzo

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/200parte di D.P.R. 18/1967
Art. 200. (Trasporto per aereo o automezzo) Qualora i trasporti di cui all'articolo precedente avvengano per aereo o per automezzo la spesa relativa e' pagata nei limiti di quella occorrente per il trasporto con il mezzo ferroviario o marittimo. In mancanza di mezzo ferroviario o marittimo, la spesa relativa ai trasporti per aereo o automezzo e' pagata nei limiti di quella occorrente per il mezzo meno costoso esistente. L'Amministrazione puo' autorizzare il pagamento delle spese di trasporto del bagaglio al seguito del dipendente e dei familiari che viaggiano in aereo, fino a un massimo di 30 kg. per il dipendente e di 15 kg. per ciascun familiare in eccedenza al bagaglio trasportato in franchigia. I predetti limiti sono elevati rispettivamente a 50 kg. e a 25 kg. per i funzionari di grado non inferiore a consigliere di Legazione o equiparato.

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