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D.P.R. 18/1967

Art. 199 — Trasporto bagagli, mobili e masserizie

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/199parte di D.P.R. 18/1967
Art. 199. (Trasporto bagagli, mobili e masserizie) Per il trasporto degli effetti, comprensivi di bagaglio, mobili e masserizie, spetta al personale trasferito il pagamento delle spese per il trasporto di kg. 1000 nonche' di kg. 500 per ciascun familiare a carico e di kg. 250 per ogni domestico per il quale il personale abbia diritto al pagamento delle spese di viaggio. Il complesso degli effetti pertinenti al personale e al nucleo familiare puo' essere spedito in una o piu' volte e indipendentemente dalla partenza dei singoli membri del nucleo stesso. Qualora il viaggio di taluno dei componenti del nucleo stesso non abbia piu' luogo, non si procede al recupero della somma eventualmente spesa per la spedizione del quantitativo degli effetti spettanti per la persona non trasferitasi. Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti: kg. 500 per i funzionari aventi grado di primo segretario di Legazione o equiparato nonche' per il personale delle carriere di concetto con qualifica di cancelliere capo o equiparato; kg. 1000 per i funzionari aventi grado di consigliere di Ambasciata e di consigliere di Legazione o equiparato; kg. 1500 per i funzionari aventi grado non inferiore a Ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di Ministro e di Ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di Consolati generali di I classe; kg. 2500 per i capi delle rappresentanze diplomatiche. I quantitativi indicati nei precedenti commi si intendono al netto di imballaggio. L'imballaggio non puo' superare i tre quarti del peso netto degli oggetti spediti. Qualora i documenti di spedizione indichino, invece del peso, il volume, un metro cubo si considera equivalente a kg. 150. Gli effetti sono spediti nei viaggi per ferrovia come bagaglio-presso o con altro sistema di spedizione. Nelle spese di trasporto sono comprese anche quelle di imballaggio e del relativo materiale e quelle per la presa e la resa a domicilio, le operazioni di dogana, il carico o lo scarico lungo l'itinerario, ogni altra operazione necessaria per la spedizione, il trasporto e il recapito degli effetti nonche' l'eventuale magazzinaggio fino a un massimo di trenta giorni. E' pagata l'assicurazione per il trasporto degli effetti per i tragitti fuori del territorio nazionale secondo i massimali da stabilirsi periodicamente con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro. Nei limiti di peso fissati nel presente articolo, le spedizioni possono essere effettuate da qualunque localita' in Italia alla sede di servizio e viceversa. In occasione di trasferimento da una ad altra sede all'estero, puo' essere effettuata fino ad un terzo del peso consentito la spedizione di effetti da e per qualunque localita' in Italia. Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura; per il personale che viene trasferito dall'Italia ad una sede estera il pagamento compete solo per il trasporto di una autovettura di marca nazionale.

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