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D.P.R. 18/1967

Art. 166 — Risoluzione del contratto

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/166parte di D.P.R. 18/1967
Art. 166. (Risoluzione del contratto) Il contratto di prima assunzione a tempo determinato di cui al primo comma dell'art. 162 puo' essere risolto a giudizio dell'Amministrazione o da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Il contratto a tempo indeterminato puo' essere risolto da parte dell'impiegato con preavviso di tre mesi. Da parte dell'Amministrazione il contratto e' risolto nei casi seguenti: a) per incapacita' professionale, per scarso rendimento, per motivi disciplinari; b) per riduzione di personale; c) per motivi straordinari, a giudizio del Ministro per gli affari esteri sentito il Consiglio di amministrazione. Salvo che nei casi di risoluzione del contratto per motivi disciplinari di cui al terzo comma dell'articolo 164 e in quelli indicati nel sesto comma dell'articolo stesso, l'Amministrazione e' tenuta ad un preavviso di tre mesi. In luogo del preavviso l'Amministrazione puo' disporre l'erogazione di un'indennita' in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo corrispondente a quello del mancato preavviso. Nei casi del primo comma e del secondo comma lettera a), il rapporto di impiego e' risolto previa autorizzazione ministeriale. I provvedimenti di risoluzione di cui al secondo comma lettera a) sono impugnabili gerarchicamente con ricorso al Ministro. In caso di risoluzione del contratto o di cessazione dal servizio per limiti di eta' e' corrisposta una indennita' pari alla meta' dell'ultima retribuzione mensile per ogni anno di servizio prestato.

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