D.P.R. 18/1967
Art. 165 — Assicurazioni sociali
Art. 165. (Assicurazioni sociali) Il contratto di impiego prevede le assicurazioni per invalidita', vecchiaia e superstiti gestite dall'INPS nonche' per assistenza malattia da parte dell'ENPAS, sempre che le corrispondenti forme di protezione sociale non siano stabilite con carattere di obbligatorieta' dalla legislazione locale. Ove la legge locale preveda l'obbligo di tali assicurazioni, puo' provvedersi per particolari situazioni locali, in Paesi da determinarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con il Ministro per il tesoro, ad una assicurazione integrativa presso l'INPS e l'ENPAS. Il premio mensile dell'assicurazione integrativa per invalidita', vecchiaia e superstiti non puo' superare il 70% del contributo dovuto per la corrispondente assicurazione sociale obbligatoria del personale di analoga categoria in Italia ed e' ripartito fra Stato e dipendenti nella proporzione stabilita per gli iscritti alla relativa gestione INPS. I contributi dovuti dallo Stato e dagli assicurati all'INPS e all'ENPAS sono commisurati ad una retribuzione convenzionale da stabilirsi con decreto dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale, per gli affari esteri e per il tesoro, sentito l'ente assicuratore interessato. I contratti di assicurazione con l'INPS e con l'ENPAS sono stipulati sulla base di convenzioni concluse con gli enti stessi dal Ministro per gli affari esteri previa intesa con i Ministri per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale. Il contratto di impiego prevede altresi' la concessione di un equo indennizzo nelle stesse misure stabilite per le corrispondenti categorie degli impiegati di ruolo, qualora il contrattista, a causa di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, subisca la perdita totale o parziale dell'integrita' fisica.
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