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D.P.R. 18/1967

Art. 117 — Promozioni - Nomina

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/117parte di D.P.R. 18/1967
Art. 117. (Promozioni - Nomina) Le promozioni a vice ispettore amministrativo di II classe e a vice ispettore amministrativo di I classe sono effettuate per merito assoluto. Per la promozione a vice ispettore amministrativo di II classe e' richiesta una permanenza minima nel grado inferiore di due anni. Le promozioni ad ispettore amministrativo sono effettuate mediante concorso cui sono ammessi i vice ispettori amministrativi di I classe che, oltre a possedere i requisiti prescritti, abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio di cui, nel corso della carriera, almeno tre al Ministero e tre all'estero. Le promozioni ad ispettore superiore amministrativo e ad ispettore generale amministrativo sono effettuate per merito comparativo rispettivamente tra gli ispettori amministrativi e gli ispettori superiori amministrativi che, oltre a possedere i requisiti prescritti, siano compresi in ordine di ruolo in un numero pari rispettivamente ai due quinti e ai tre quinti dell'organico del grado. Per essere ammessi allo scrutinio di promozione ad ispettore superiore amministrativo i funzionari devono aver seguito il corso di cui al secondo comma dell'art. 116. Per essere ammessi allo scrutinio di promozione ad ispettore generale amministrativo i funzionari devono aver prestato servizio, nel corso della carriera, almeno per otto anni al Ministero e per sei all'estero. La nomina a ispettore generale capo amministrativo e' conferita con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari esteri.

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