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D.P.R. 18/1967

Art. 116 — Corsi

ELI /it/dpr/1967/01/05/18/art/116parte di D.P.R. 18/1967
Art. 116. (Corsi) Oltre ai corsi di formazione, previsti dalle disposizioni generali, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, i funzionari della carriera direttiva amministrativa seguono, durante il periodo di prova o il primo anno di servizio dopo la nomina in ruolo, un corso di formazione professionale di tre mesi e corsi per il perfezionamento in lingue. L'Amministrazione degli affari esteri tiene corsi di aggiornamento e di perfezionamento di almeno tre mesi per i funzionari che si trovano nei gradi di vice ispettore amministrativo di I classe o di ispettore amministrativo. Durante i corsi suddetti, ad eccezione di quelli di lingue, i funzionari non prestano servizio negli uffici.

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