D.P.R. 18/1967
Art. 11 — Direzione generale delle relazioni culturali
Art. 11. (Direzione generale delle relazioni culturali) La Direzione generale delle relazioni culturali attende: a) allo studio delle questioni concernenti la politica culturale e la cooperazione scientifica e tecnica in campo internazionale; b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti culturali, scientifici e tecnici con gli Stati e con gli Enti e le Organizzazioni internazionali; c) alla direzione e all'amministrazione degli istituti scolastici, educativi e culturali italiani all'estero, ai rapporti con le istituzioni culturali, scolastiche ed educative straniere; d) all'amministrazione del personale addetto agli istituti scolastici, educativi e culturali all'estero; e) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle predette materie; f) ad ogni altra attivita' concernente le relazioni culturali e la cooperazione scientifica e tecnica che abbiano attinenza con le relazioni internazionali.
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