D.P.R. 18/1967
Art. 10 — Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali
Art. 10. (Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali) La Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali attende: a) allo studio delle questioni concernenti la politica sociale in campo internazionale, le comunita' italiane all'estero, l'emigrazione, l'attivita' consolare; b) alla trattazione delle questioni di carattere bilaterale e multilaterale che attengono ai rapporti sociali e di emigrazione con gli Stati, con gli Enti e le Organizzazioni internazionali; c) alla tutela e all'assistenza, ivi compresa quella scolastica, dei cittadini italiani all'estero; d) alle questioni relative ai trasporti, ai noli ed alla assistenza agli emigranti alla partenza dall'Italia e durante il viaggio; e) alla trattazione di questioni concernenti gli stranieri in Italia; f) agli, affari consolari, salvo le competenze specifiche delle altre Direzioni generali; g) ai negoziati e all'applicazione, sotto il profilo internazionale, di accordi nelle predette materie; h) ad ogni altra attivita' concernente l'emigrazione e le questioni sociali nel campo internazionale, nonche' quelle consolari.
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