D.P.R. 1479/1965
Art. 7 — Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali della…
Art. 7. Il ruolo organico della carriera direttiva tecnica dei chimici per la Direzione armi e armamenti navali della Marina, di cui al quadro 12-b annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 12-a annesso al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, assume la denominazione di ruolo della carriera direttiva tecnica dei chimici della Marina con la consistenza di cui alla tabella n. 10 annessa al presente decreto. Per l'accesso alla predetta carriera direttiva e' richiesto il possesso del diploma di laurea in chimica o in chimica industriale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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