D.P.R. 1479/1965
Art. 6 — Alla prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare si provvede, nel seguente ord…
Art. 6. Alla prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare si provvede, nel seguente ordine di precedenza: a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale di ruolo organico appartenente ai soppressi ruoli degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare; b) mediante trasferimento, anche in soprannumero, nella qualifica corrispondente, del personale collocato, ai sensi dell'art. 13 della legge 5 giugno 1951, numero 376, nel ruolo della carriera direttiva tecnica dell'Istituto geografico militare; c) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti dei soppressi ruoli degli ingegneri elettrotecnici del Genio militare e degli ingegneri del Commissariato militare, anche se inquadrati in detti ruoli aggiunti dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Gli impiegati di cui alla lettera c) devono presentare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti; e tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il personale di cui al precedente comma conserva, a tutti gli effetti, l'anzianita' di qualifica e di carriera posseduta, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica. Nella prima attuazione del ruolo degli ingegneri del servizio del Genio militare e' valido, quale titolo di studio, ai fini dell'inquadramento di cui alla lettera c), anche il diploma di laurea in architettura.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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