D.P.R. 1479/1965
Art. 53 — Il personale civile dei ruoli aggiunti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e inquadrato nei ruoli …
Art. 53. Il personale civile dei ruoli aggiunti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e inquadrato nei ruoli organici corrispondenti in base alle norme del presente articolo, salvo quanto e' diversamente stabilito nei precedenti articoli e nei successivi articoli 54 e 58. Il persornale civile dei ruoli aggiunti di cui al precedente comma deve presefitare domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Esso conserva l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica corrispondente a quella posseduta dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica. Ove gli impiegati dei ruoli aggiunti inquadrati nei ruoli organici siano in possesso dell'anzianita' rilevata ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami di idoneita' per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario ed equiparate, ai concorsi per la nomina alla qualifica di vice direttore di ragioneria ed equiparata, nonche' ai fini dell'ammissione al concorso ed agli scrutini per la promozione alla qualifica di primo archivista ed equiparata, ed ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione a commesso e qualifiche equiparate, tale anzianita' si intende posseduta, per gli stessi fini, dagli impiegati gia' appartenenti ai ruoli organici che li precedono nel ruolo. Le norme di cui ai precedenti commi avranno applicazione anche nei confronti del personale che, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sara' inquadrato nei ruoli aggiunti successivamente alla data medesima. Il collocamento di tali impiegati nei ruoli organici avra' la stessa decorrenza dell'inquadramento nei ruoli aggiunti e sara' effettuato in base a domanda da presentare entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di tale inquadramento. Sulle domande degli impiegati di cui al primo e quarto comma del presente articolo provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. L'inquadramento nei ruoli organici del personale proveniente dai ruoli aggiunti ha effetto, ferma restando la anzianita' di qualifica e di carriera posseduta, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, o dalla data di compimento della anzianita' richiesta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, se successiva. Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente nell'articolo della prima applicazione del presente decreto, qualora nell'ordine di ruolo vi siano impiegati che precedano altri che abbiano una maggiore anzianita' di qualifica, tale anzianita' e' attribuita anche ai primi ai fini dell'ammissione agli scrutini per la promozione alla qualifica superiore. L'inquadramento nei ruoli organici degli impiegati di cui al presente articolo e' disposto anche in soprannumero, da riassorbirsi nei singoli ruoli in ragione di due terzi delle vacanze successive. Salvo quanto disposto dagli articoli 39, ultimo comma, 56 e 57, i concorsi per la copertura delle vacanze nelle qualifiche iniziali dei ruoli di cui al presente decreto dovranno essere indetti in data posteriore al 31 dicembre 1967. I soprannumeri che, per effetto dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti, si determinino nei ruoli di cui alle tabelle 16, 17, 18 e 19, sono compensati lasciando vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella n. 38, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui all'art. 29 del presente decreto. I soprannumeri che, per effetto dell'inquadramento del personale dei ruoli aggiunti, si determinino nei ruoli di cui alle tabelle 40, 42, 43 e 46, sono compensati lasciando vacanti meta' dei posti nella qualifica iniziale del ruolo di cui alla tabella n. 51, dopo effettuati i trasferimenti e gli inquadramenti di cui all'art. 44 del presente decreto,
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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