D.P.R. 1479/1965
Art. 52 — Tra le mansioni del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici sono comprese quelle di custodia …
Art. 52. Tra le mansioni del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici sono comprese quelle di custodia e portierato degli immobili in uso all'Esercito, alla Marina ed all'Aeronautica. L'espletamento dei servizi di custodia e portierato e regolato da appositi disciplinari di servizio, approvati dali Ministro che prevedono tra l'altro: a) gli obblighi di servizio del custode; b) l'eventuale uso gratuito dell'alloggio di servizio; c) l'eventuale sostituzione del custode, in caso di sua temporanea assenza od impedimento, con persona di famiglia, ferma restando la responsabilita' personale del custode nei confronti dell'Amministrazione.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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