D.P.R. 1479/1965
Art. 45 — Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dello Esercito dei massaggiatori, di cui al quadro 50-a alle…
Art. 45. Il ruolo ad esaurimento della carriera esecutiva dello Esercito dei massaggiatori, di cui al quadro 50-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 52 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' trasformato nel ruolo organico della carriera esecutiva dei massaggiatori e massofisioterapisti degli ospedali e stabilimenti termali militari della Difesa, con la consistenza di cui alla tabella n. 52 annessa al presente decreto. Nel ruolo organico di cui al precedente comma sono inquadrati nella qualifica corrispondente a quella posseduta: a) gli impiegati appartenenti al ruolo ad esaurimento di cui allo stesso comma; b) gli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente al ruolo ad esaurimento di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detto ruolo aggiunto dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Gli impiegati di cui alla lettera b) devono presentare la domanda di inquadramento entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta. Sulla domanda provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Gli interessati conservano, a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se provenienti dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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