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D.P.R. 1479/1965

Art. 44 — Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza:…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/44parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 44. Alla prima attuazione del ruolo di cui al precedente articolo si provvede, nel seguente ordine di precedenza: a) mediante trasferimento, nella qualifica corrispondente, del personale dei ruoli organici delle carriere esecutive del personale d'ordine dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, che ne faccia domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base di una graduatoria degli idonei in apposita prova pratica di dattilografia. La conoscenza della stenografia, da accertare attraverso altra prova pratica facoltativa, costituira' titolo preferenziale a parita' di punteggio; b) mediante inquadramento, nella qualifica corrispondente, degli impiegati dei ruoli aggiunti delle suddetta carriere esecutive di cui alla lettera a), anche se inquadrati in detti ruoli dopo l'entrata in vigore del presente decreme che ne facciano domanda entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto o dalla data di ricevimento della comunicazione di inquadramento nei ruoli aggiunti, se tale comunicazione sara' effettuata dopo la data anzidetta, sulla base di una graduatoria degli idonei in apposita prova pratica di dattilografia. La conoscenza della stenografia, da accertare attraverso altra prova pratica facoltativa, costituira' titolo preferenziale a parita' di punteggio. Sulle domande degli impiegati di cui alle precedenti lettere a) e b) provvede il Ministro per la difesa, sentito il Consiglio di amministrazione. Il trasferimento e l'inquadramento di cui alle lettere a) e b) possono essere disposti nei soli limiti dei posti di organico previsti per ciascuna qualifica. Il personale trasferito o inquadrato ai sensi del presente articolo conserva a tutti gli effetti, l'anzianita' di carriera e di qualifica, prendendo posto secondo l'ordine di ruolo e, se proveniente dai ruoli aggiunti, dopo l'ultimo impiegato di ruolo organico di pari qualifica. I sottufficiali delle forze armate, per poter accedere, in applicazione dell'art. 352 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al ruolo della carriera esecutiva dei dattilografi, devono superare una apposita prova pratica di dattilografia e, ove ne facciano domanda, una prova facoltativa di stenografia. Restano ferme, per gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere esecutive del personale d'ordine di cui ai precedenti articoli 32, 33, 34 e 36, e al successivo art. 66, le attribuzioni di cui all'art. 181 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

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