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D.P.R. 1479/1965

Art. 16 — La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/16parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 16. La Commissione per il personale della Giustizia militare, di cui all'art. 17 dell'ordinamento della Giustizia militare approvato con regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e successive modificazioni, esercita le attribuzioni di sua competenza anche nei confronti del personale della carriera istituita a norma dell'art. 13. In tale ipotesi e salvo il caso che si debba procedere allo scrutinio a cancelliere capo del Tribunale supremo militare o a cancelliere capo della Procura generale militare, la Commissione e' integrata con il cancelliere capo del Tribunale supremo militare; quest'ultimo, nei casi di assenza o di legittimo impedimento o di vacanza della carica, e' sostituito dal cancelliere capo di qualifica piu' elevata e con maggiore anzianita' di qualifica.

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