D.P.R. 1479/1965
Art. 15 — Gli impiegati della carriera di concetto dei cancellieri della Giustizia militare svolgono le seguenti mansio…
Art. 15. Gli impiegati della carriera di concetto dei cancellieri della Giustizia militare svolgono le seguenti mansioni: assistono i magistrati nelle udienze e nell'esercizio delle loro funzioni; controfirmano gli atti nei quali la legge richiede il loro intervento; ricevono gli atti concernenti il loro ufficio; eseguono le registrazioni degli atti, li conservano in deposito e ne rilasciano le copie, gli estratti ed i certificati, in osservanza delle leggi di procedura; collaborano con i superiori gerarchici nell'ambito dei servizi ai quali sono addetti o preposti; istruiscono le pratiche loro affidate e riferiscono su di esse al capo della cancelleria; svolgono compiti di carattere amministrativo, contabile e tecnico e provvedono agli adempimenti che ad essi vengono affidati dai superiori gerarchici; curano, ove necessiti, l'osservanza delle norme tributarie connesse con l'esercizio delle loro attribuzioni.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.