Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1479/1965Art. 13
D.P.R. 1479/1965

Art. 13 — Il ruolo organico della carriera di concetto del personale della Giustizia militare, di cui al quadro 30-a al…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1479/art/13parte di D.P.R. 1479/1965
Art. 13. Il ruolo organico della carriera di concetto del personale della Giustizia militare, di cui al quadro 30-a allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e al quadro 31 allegato al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e' trasformato in ruolo di carriera speciale, di cui alla parte seconda, titolo V, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con la consistenza di cui alla tabella n. 15 annessa al presente decreto. Per l'accesso alla carriera del personale dei cancellieri della giustizia militare, istituita a norma del precedente primo comma, per la progressione nella medesima e per quanto concerne lo stato giuridico del personale ad essa appartenente valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite nella parte seconda, titolo V del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1479/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 12 Art. 14 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.