D.P.R. 1479/1965
Art. 12 — Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n
Art. 12. Gli ispettori generali tecnici capi, di cui alla tabella n. 14 annessa al presente decreto, sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, tra gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive, tecniche di cui alle tabelle numero 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 annesse al presente decreto. Gli ispettori generali tecnici capi fanno parte degli organi tecnico-scientifici dello Stato Maggiore della difesa e disimpegnano compiti di studio e di alta consulenza tecnica.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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