D.P.R. 1478/1965
Art. 20 — La Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri sopraintende: alle seguenti att…
Art. 20. La Direzione generale delle armi, delle munizioni e degli armamenti terrestri sopraintende: alle seguenti attivita' pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali di artiglieria e ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica: studio e sviluppo tecnico; costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione; manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione; emanazione della relativa normativa tecnica; alle attivita' di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri; Alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unita' operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali. La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attivita' indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 20.
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