D.P.R. 1478/1965
Art. 19 — La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione …
Art. 19. La Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari provvede: all'organizzazione e allo svolgimento delle operazioni relative alla leva, alla selezione attitudinale e al reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; alla militarizzazione e alla mobilitazione civile; alla trattazione delle materie relative al reclutamento, allo stato, all'avanzamento, all'impiego, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico del personale del Servizio dall'assistenza spirituale, del personale militare della Associazione dei Cavalieri italiani del Sovrano militare Ordine di Malta e del personale militare della Croce Rossa italiana; alla trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in guerra e alla formazione dell'Albo d'Oro; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie e al personale sopraindicati, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 19.
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