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D.P.R. 1478/1965

Art. 17 — La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzion…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/17parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 17. La Direzione generale per gli impiegati civili provvede alla trattazione delle materie relative all'assunzione, allo stato giuridico, all'impiego, all'addestramento, allo svolgimento della carriera, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico e previdenziale degli impiegati civili della Difesa e dei professori delle Accademie e Istituti militari, nonche' dei magistrati militari e degli ufficiali del Corpo in congedo della giustizia militare. Provvede, altresi', all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi al personale anzidetto, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

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