Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 1478/1965Art. 16
D.P.R. 1478/1965

Art. 16 — La Direzione generale per il personale militare della Aeronautica provvede alla trattazione delle materie rel…

ELI /it/dpr/1965/11/18/1478/art/16parte di D.P.R. 1478/1965
Art. 16. La Direzione generale per il personale militare della Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica; allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore; alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 1478/1965 · fonte Normattiva ↗

← Art. 15 Art. 17 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.