D.P.R. 1478/1965
Art. 16 — La Direzione generale per il personale militare della Aeronautica provvede alla trattazione delle materie rel…
Art. 16. La Direzione generale per il personale militare della Aeronautica provvede alla trattazione delle materie relative: al reclutamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa a ferma volontaria dell'Aeronautica; allo stato, all'avanzamento, alla disciplina, alla documentazione caratteristica e matricolare e al trattamento economico degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa dell'Aeronautica, nonche' al loro impiego, ferme restando, per quanto riguarda quest'ultimo, le attribuzioni dei capi di Stato Maggiore; alla concessione e perdita di ricompense, distinzioni onorifiche e onorificenze per il personale militare dell'Aeronautica; all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle materie sopraindicate, con l'osservanza del disposto degli articoli 49 e 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento e ha confermato l'abrogazione dell'art. 16.
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