D.P.R. 496/1964
Art. 17 — (M)
Art. 17 (M). Le cicatrici quando per sede, estensione, od aderenze con tessuti sottostanti, disturbino i movimenti o la funzione di organi importanti, ovvero siano facili ad ulcerarsi o siano deturpanti. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare.
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