D.P.R. 496/1964
Art. 16 — (M)
Art. 16 (M). a) Le ulceri. Nei casi dubbi dopo osservazione in ospedale militare e, ove occorra, trascorso il periodo della rivedibilita'. b) Le fistole congenite od acquisite che, per sede ed estensione, inducano apprezzabili disturbi funzionali, dopo osservazione in ospedale militare.
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