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D.P.R. 237/1964

Art. 95 — Figli adottivi ed affiliati I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale disp…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/95parte di D.P.R. 237/1964
Art. 95. Figli adottivi ed affiliati I figli adottivi e gli affiliati possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi alla loro famiglia di origine. Ove questa non sia conosciuta, l'eventuale dispensa puo' essere concessa per i titoli relativi alla famiglia dell'adottante o dell'affiliante, purche', in quest'ultimo caso, il rapporto di affiliazione sia intervenuto non oltre la data di compimento del dodicesimo anno di eta' e non esistano figli legittimi o legittimati dell'adottante o dell'affiliante. Lo stesso beneficio puo' essere concesso nel caso che, essendo deceduti i genitori della famiglia di origine, non esista altro fratello vivente cui possa derivare il titolo.

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