D.P.R. 237/1964
Art. 94 — Figli naturali I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa …
Art. 94. Figli naturali I figli naturali legalmente riconosciuti possono ottenere l'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per i titoli relativi al padre o alla madre, nonche' per quelli di cui al precedente art. 91, numeri 3), 4) e 5), alla condizione che non esistano figli legittimi o legittimati del genitore rispetto al quale sorge il titolo dell'ammissione all'eventuale dispensa e sempreche' facciano parte dello stesso nucleo familiare; per i titoli relativi alla madre, occorre che essa sia nubile o vedova.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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