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D.P.R. 237/1964

Art. 69 — Rivedibilita' Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono rinviati…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/69parte di D.P.R. 237/1964
Art. 69. Rivedibilita' Gli iscritti che risultino affetti da imperfezioni o infermita' presunte sanabili sono rinviati, quali rivedibili, alla successiva leva; qualora risultassero ancora inabili, sono riformati. Gli iscritti rinviati alla successiva leva per infermita' non possono essere sottoposti a nuovo esame prima che siano trascorsi sei mesi da quello precedente.

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