D.P.R. 237/1964
Art. 68 — Riforma senza esame personale Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani i quali com…
Art. 68. Riforma senza esame personale Il Consiglio di leva puo' riformare senza esame personale i giovani i quali comprovino di essere affetti di deformita' che possano, senza che occorra il giudizio medico, dichiararsi evidentemente insanabili, o da infermita' gravi e permanenti, ovvero da mutilazioni, accertate da organi sanitari pubblici. Tali deformita', mutilazioni od infermita' sono descritte nell'elenco di cui al precedente art. 67. Nei casi dubbi e tutte le volte che sorga il sospetto di frode, il Consiglio di leva deve procedere all'esame personale dell'iscritto, oppure al suo invio in osservazione in un ospedale militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.