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D.P.R. 237/1964

Art. 38 — Aggiornamento delle liste di leva Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'Amministrazione comuna…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/38parte di D.P.R. 237/1964
Art. 38. Aggiornamento delle liste di leva Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'Amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma precedente. Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'Amministrazione comunale.

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