D.P.R. 237/1964
Art. 38 — Aggiornamento delle liste di leva Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'Amministrazione comuna…
Art. 38. Aggiornamento delle liste di leva Nel corso dello stesso mese di febbraio il capo dell'Amministrazione comunale deve registrare tutte le osservazioni, le dichiarazioni e i reclami che gli vengono fatti per omissioni, per false indicazioni o per errori, quali che siano. Nel corso del mese di marzo la lista di leva deve essere posta al corrente con le nuove iscrizioni e cancellazioni che siano necessarie e debbono essere in essa introdotte tutte le modificazioni derivanti dalle osservazioni, dichiarazioni e reclami di cui al comma precedente. Tali operazioni sono compiute a cura del capo dell'Amministrazione comunale.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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