D.P.R. 237/1964
Art. 37 — Compilazione delle liste di leva La lista di leva e' compilata a cura del capo dell'Amministrazione, comunale…
Art. 37. Compilazione delle liste di leva La lista di leva e' compilata a cura del capo dell'Amministrazione, comunale, entro il mese di gennaio, sulle segnalazioni di cui all'art. 31 e sulle indagini da farsi sui registri dello stato civile, come pure in dipendenza di altri documenti ed informazioni. I giovani sono iscritti nelle liste di leva secondo l'ordine cronologico di nascita. A corredo della lista, le Amministrazioni comunali compilano altresi' un elenco alfabetico dei giovani iscritti nella lista facendo riferimento al numero dell'iscrizione. Il primo del successivo mese di febbraio e' pubblicato, a cura del capo dell'Amministrazione comunale, l'elenco dei giovani iscritti nella lista, elenco che dovra' rimanere per quindici giorni consecutivi.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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