D.P.R. 237/1964
Art. 29 — Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra Le Amministr…
Art. 29. Oneri gravanti sulle Amministrazioni comunali per il funzionamento dei Consigli di leva di terra Le Amministrazioni comunali delle citta' ove hanno sede i Consigli di leva di terra provvedono a fornire i locali per le sedute dei Consigli stessi, gli oggetti di cancelleria e quanto e' necessario per l'arredamento, la pulizia, il riscaldamento e l'illuminazione dei locali comunali suddetti. Le spese relative, comprese quelle del personale all'uopo occorrente, sono a carico delle Amministrazioni comunali.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 29, comma 1.
↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.