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D.P.R. 237/1964

Art. 28 — Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare Il numero, le sedi e il territorio di giurisdizione de…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/28parte di D.P.R. 237/1964
Art. 28. Composizione e votazione del Consiglio di leva di mare Il numero, le sedi e il territorio di giurisdizione dei Consigli di leva di mare sono corrispondenti a quelli degli Uffici di leva di mare previsti dal successivo articolo 33. Il Consiglio di leva di mare e' composto: a) dal comandante del porlo o, in sua vece, dall'ufficiale di porto piu' anziano della Capitaneria di porto, presidente; b) da un ufficiale di porto del Compartimento marittimo, membro; c) da un capitano di lungo corso, nominato dal Ministro per la difesa, membro; d) da un ufficiale subalterno o in mancanza, da un ufficiale o impiegato della Capitaneria di porto, segretario senza voto. Nelle sedute per l'esame degli iscritti, un ufficiale medico, o, in mancanza, un medico chirurgo civile, assiste il Consiglio di leva, in qualita' di perito sanitario. Il Consiglio di leva, con l'assistenza del perito sanitario, accorta il grado di idoneita' tisica degli iscritti di leva. Il Consiglio di leva: decide a maggioranza di voti. L'intervento di due membri compreso fra questi il presidente, basta per rendere legali le decisioni. A parita' di voti, prevale il voto del presidente o di chi ne fa le voci, salvo che la decisione non rifletta l'idoneita' fisica al servizio militare, nel qual caso prevale il voto conforme al parere del medico. Le sedute del Consiglio di leva di mare sono pubbliche.

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