D.P.R. 237/1964
Art. 14 — Ruoli del Corpo equipaggi militari in marittimi - Trasferimento dai ruoli di una Forza armata a quelli di alt…
Art. 14. Ruoli del Corpo equipaggi militari in marittimi - Trasferimento dai ruoli di una Forza armata a quelli di altra Forza armata o Corpo armato dello Stato e viceversa. Sono compresi nei ruoli del Corpo equipaggi militari marittimi: 1) gli arruolati volontariamente nel Corpo stesso, prima dell'apertura della leva della loro classe di nascita, compresi gli arruolati volontari nella Guardia di finanza - contingente di mare; 2) gli arruolati della leva di mare. Sono cancellati dai ruoli dell'Esercito e trasferiti nei ruoli del C.E.M.M.: 1) gli iscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica i reiscritti ai corsi di laurea in ingegneria navale e meccanica provenienti da altri corsi di laurea i laureati in ingegneria navale e meccanica; gli iscritti ai corsi e i laureati in discipline nautiche o scienze economiche e marittime presso l'Istituto superiore navale di Napoli, che risultino gia' arruolati nella leva di terra senza avere ancora prestato servizio di leva alle armi. I rettori delle Universita' e il direttore dell'istituto predetto debbono fornire, sessione essi sessione, alla Marina militare, su richiesta delle Capitanerie di porto i nomi e le generalita' dei giovani iscritti ai corsi delle Facolta' sopraindicate; 2) coloro i quali, dopo il concorso alla leva di terra, ottengono di prestare servizio nella Marina o nella Guardia di finanza - contingente di mare. Sono cancellati dai ruoli del C.E.M.M. e trasferiti nei ruoli delle altre forze armate dello Stato: 1) gli arruolati di leva di mare che, pur essendo riconosciuti idonei, non sono ritenuti atti a restare servizio nella Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 2) i militari di leva del C.E.M.M. i quali, dopo un anno di effettivo servizio, ottengono, ai sensi delle norme previste dall'ordinamento del C.E.M.M. e dello stato giuridico dei sottufficiali, il trasferimento nelle altre Forze armate per intraprendervi una carriera; 3) gli arruolati della leva di mare, i quali siano riformati, dopo aver prestato servizio per un periodo inferiore a tre mesi; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 4) i militari in congedo illimitato eccedenti ai bisogni della Marina militare; essi sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito; 5) i militari in congedo, forniti di brevetto di pilota civile di secondo e terzo grado, i quali siano trasferiti, previo nulla osta del Ministero, nella forza in congedo dell'Aeronautica; 6) i militari in servizio nella Guardia di finanza - contingente di mare, che ottengono il passaggio nel contingente ordinario del Corpo; 7) i militari in congedo illimitato i quali cessino di avere obblighi di servizio militare marittimo, in base al disposto del precedente art. 9. Puo' essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M. il nulla osta per il temporaneo arruolamento in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I militari di cui al precedente comma restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M., a disposizione della Marina militare, fino al compimento del trentaduesimo anno di eta', se arruolati nei Corpi della guardia di pubblica sicurezza o degli agenti di custodia; fino al compimento del trentanovesimo anno di eta', se arruolati nelle altre Forze armate. Puo' essere concesso ai militari in congedo del C.E.M.M., gia' appartenenti alla Guardia di finanza - contingente di mare, il nulla osta per l'arruolamento nel Corpo della guardia di finanza - contingente di mare o ordinario. Quelli che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nella Guardia di finanza - contingente di mare, restano iscritti nei ruoli del C.E.M.M.; quelli invece che ottengono il nulla osta per l'arruolamento nel contingente ordinario di detto Corpo sono trasferiti nei ruoli dell'Esercito. Ai militari in congedo che aspirano a conseguire il grado di ufficiale di complemento in altre Forze annate dello Stato, oppure ad intraprendere la carriera in altra Forza armata o nei Corpi armati dello Stato, puo' essere concesso il nulla osta per la presentazione delle relative domande. Detti militari, qualora ottengano la nomina ad ufficiale o l'ammissione in carriera sono trasferiti nei ruoli delle rispettive Forze armate o Corpi armati.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 191/05 — Nuove norme per il servizio di leva.autoritativoha disposto (con l'art. 40, comma 1, numero 1)) la modifica dell'art. 14 e (con l'art. 40, comma 1, numero 3)) la modifica dell'art. 14, commi 1, 2 e 3.
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