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D.P.R. 237/1964

Art. 13 — Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare Sono restituiti alla leva di ter…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/13parte di D.P.R. 237/1964
Art. 13. Ripristino nella leva di terra degli iscritti nelle liste della leva di mare Sono restituiti alla leva di terra, previa cancellazione dalle liste di leva di mare gli iscritti: 1) gia' arruolati nell'Esercito, nell'Aeronautica, nella Guardia di finanza - contingente ordinario, nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, o comunque incorporati in altri Corpi il cui servizio sia equiparato, per legge, a quello obbligatorio di leva; 2) in possesso dei titoli preferenziali per l'assegnazione ai contingenti aeronautici di curi all'art. 3; 3) che, all'atto della chiamata alla leva, siano riformati; 4) per i quali sia dimostrato il difetto di requisito per appartenere alla leva di mare, o che comunque non siano ritenuti atti, per ragioni tisiche o professionali, a prestare servizio nella Marina militare; 5) per i quali in via eccezionale, il Ministro per la difesa determini il trasferimento alla leva di terra. Possono essere ripristinati alla leva di terra, su richiesta del padre o della persona che eserciti la patria potesta', gli iscritti i quali dimostrino al Consiglio di leva di mare, prima della visita medica, che essi, fin dal giorno dell'apertura, della leva, si trovavano nelle condizioni di famiglia per poter fruire del beneficio dell'ammissione all'eventuale dispensa dal compiere la ferma di leva per uno dei titoli indicati nel successivo art. 91.

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