D.P.R. 237/1964
Art. 123 — Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati I militari in congedo illimitato imbarcati su nav…
Art. 123. Ritardi nella presentazione alle armi di militari imbarcati I militari in congedo illimitato imbarcati su navi nazionali in navigazione all'estero o su navi spediti o partite per campagne di pesca periodica, in caso di richiamo in servizio, possono ritardare la presentazioni alla competente autorita' fino al loro arrivo in un porto o rada dello Stato.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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