D.P.R. 237/1964
Art. 122 — Esenzioni o ritardi dal richiamo Il Ministro per la difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in ca…
Art. 122. Esenzioni o ritardi dal richiamo Il Ministro per la difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in posizioni speciali, in conformita' delle relative disposizioni di legge e regolamentari.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2268, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
Modifica · 1
- L. 958/12 — Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata.autoritativoha disposto (con l'art. 44, commi 1 e 2) la modifica dell'art. 122.
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