Open·Parlamento
HomeNormeD.P.R. 237/1964Art. 122
D.P.R. 237/1964

Art. 122 — Esenzioni o ritardi dal richiamo Il Ministro per la difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in ca…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/122parte di D.P.R. 237/1964
Art. 122. Esenzioni o ritardi dal richiamo Il Ministro per la difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in posizioni speciali, in conformita' delle relative disposizioni di legge e regolamentari.

Modificato / richiamato da

Abroga · 1
Modifica · 1

↑ Tutti gli articoli di D.P.R. 237/1964 · fonte Normattiva ↗

← Art. 121 Art. 123 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.