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D.P.R. 237/1964

Art. 114 — Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari Il militare cui spetterebbe il congedo il…

ELI /it/dpr/1964/02/14/237/art/114parte di D.P.R. 237/1964
Art. 114. Ritardo del congedo ai militari che scontano punizioni disciplinari Il militare cui spetterebbe il congedo illimitato, il quale si trovi a scontare una punizione disciplinare, non puo' essere congedato se non dopo ultimata la punizione. Il congedamento del militare alle armi per l'adempimento della ferina di leva, ove il militare sia stato punito di camera di punizione, puo' essere ritardato per un numero di giorni non superiore a quelli complessivamente trascorsi in tale punizione durante lai seconda meta' del servizio prestato. Il militare alle armi per l'adempimento della ferma di leva, il quale si sia a suo tempo presentato con ritardo non giustificato al Distretto militare, o alla Capitaneria di porto o al Corpo, e' trattenuto alle armi, dopo il termine del suo servizio computato ai sensi dell'art. 82, altrettanti giorni quanti furono quelli della ritardata presentazione.

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